In assenza di dichiarazione, la TIA, variante della Tarsu, si basa sui ruoli dell’anno precedente


La società che svolge il Servizio rifiuti nel Comune di Lucca ha prodotto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR Toscana – confermativa della decisione CTP – relativa ad AVVISI TIA 203/2004 per un immobile tassato nella categoria ALBERGHI RISTORANTE, la quale ha ritenuto che l’attività principale effettivamente svolta fosse quella di ALBERGO E MOTEL senza ristorante e che la superficie dovesse riferirsi non a quella inizialmente dichiarata ma a quella della variazione resa successivamente. L’ente gestore ha sostenuto che la denuncia di variazione comunicata in data 7/4/2005 poteva riguardare solo i periodi futuri in base alle disposizioni del Regolamento comunale, mentre la società contribuente ha sostenuto che l’ente gestore non poteva basare la tariffa su un codice di attività errato, successivamente rettificato dalla Camera di Commercio e, quindi, con efficacia retroattiva. La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8911/2018, dell’11 aprile 2018, ha ritenuto che la questione centrale della controversia ruota intorno all’efficacia della classificazione dell’attività economica esercitata, dapprima nel Codice ISTAT 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,pub) e poi nel Codice ISTAT 7 (alberghi con ristorante). Ha chiarito che le aziende iscritte nel Registro delle Imprese vengono classificate in base alla descrizione dell’attività economica effettivamente esercitata e […]

Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Per accedere fai click qui
Se non sei abbonato clicca qui per richiedere l'attivazione di un utenza

Fonti OnLine

QUOTIDIANI TEMATICI

Archivi

CONVEGNO

IL BES NEL DEF

20 giugno 2017


Per informazioni »