Prescrizione e forza precettiva dell’ingiunzione di pagamento


L’ingiunzione di pagamento è titolo di riscossione che permette di condurre le correlate azioni fino allo spirare del termine ultimo di prescrizione. La prescrizione è dovuta all’inerzia e matura ogni qual volta il diritto non venga più esercitato per un certo periodo di tempo. Ai sensi dell’articolo 2934 c.c. Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Ai sensi dell’articolo 2935 c.c. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Ai sensi dell’articolo 2945 c.c. per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione. L’interruzione è funzionale a consentire un nuovo periodo di prescrizione a condizione che avvenga nelle forme e con le modalità di cui all’art. 2943 c.c. secondo cui la prescrizione è inoltre interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore. In caso di dilazione, la recente giurisprudenza propende per la sospensione (e non per l’interruzione) della prescrizione, vale a dire che si ferma il decorso dei termini che riprendono, finito l’effetto sospensivo, dal momento in cui sono stati sospesi. L’effetto sospensivo si esaurisce con il pagamento dell’ultima rata. Il meccanismo temporale individuato dal nostro codice civile prevede, […]

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