L’imposta di soggiorno solo se la vocazione turistica del Comune è riconosciuta dalla Regione
I proprietari di alcune strutture alberghiere hanno prodotto ricorso al TAR della Lombardia per l’annullamento della delibera con la quale il Comune di VERGIATE ha istituito l’IMPOSTA DI SOGGIORNO ed approvato il relativo REGOLAMENTO. Il motivo fondamentale dedotto ai fini della controversia si riferisce alla pretesa illegittimità della delibera per la mancanza dei presupposti su cui si basa l’art. 4 del D.lgs. n.23/2011, il quale dispone che: “I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a cinque euro per notte di soggiorno”. Il TAR di Milano, con la sentenza n. 838/2018, resa nella camera di consiglio del 20 marzo 2018, ha rilevato che la deliberazione comunale impugnata recita nelle premesse che: “la Regione della Lombardia non ha ad oggi individuato le località turistiche e le città d’arte di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs. n.23/2011 ai fini dell’applicazione dell’imposta di soggiorno, lasciando liberi i Comuni di autodeterminarsi in merito”. La disposizione del […]
Attenzione!Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!
Per accedere fai click
quiSe non sei abbonato clicca
qui per richiedere l'attivazione di un utenza