Per la Corte Costituzionale legittimo il blocco degli aumenti tariffari degli enti locali
Regione Toscana e Regione Veneto hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della Legge Finanziaria n. 232/2016 che modifica il comma 26, dell’art. 1, della Legge n. 208/2015, stabilendo la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli delle tariffe applicabili per l’anno 2015. La norma in questione, secondo le due Regioni, inciderebbe sui tributi propri ledendo l’autonomia finanziaria riconosciuta dall’art. 119 della Costituzione, impedendo il reperimento delle risorse necessarie per il corretto svolgimento delle funzioni garantite dall’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione. La difesa erariale ha sottolineato che la norma denunciata, limitandosi a sospendere “incrementi di aliquote”, lascia inalterate quelle in precedenza adottate, senza determinare alcuna contrazione di entrate finanziarie, osservando, inoltre, che il legislatore statale, per esigenze di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali ed obblighi comunitari, è legittimato ad imporre agli enti vincoli alle politiche fiscali e di bilancio. La Consulta, con la Sentenza n.75/2018 del 6 marzo 2018, ha ritenuto che la Legge di stabilità 2016 (art, 1, comma 26, della L. n. 208/2015), al fine di contenere il livello complessivo della pressione fiscale, disponeva il blocco degli aumenti dei tributi e […]
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