Legittima l’impugnativa dell’ingiunzione se l’avviso di accertamento manca dei requisiti essenziali


Il Comune di San Giovanni Rotondo ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR PUGLIA, in materia di TARSU, sostenendo in primo luogo la violazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 in quanto erroneamente i giudici di appello non avrebbero dichiarato la non ammissibilità del ricorso dal momento che l’INGIUNZIONE era stata impugnata non per vizi propri ma eccependo vizi riferibili all’AVVISO DI ACCERTAMENTO, pur essendo tale atto divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini. La Corte di Cassazione, SEZ. VI CIVILE, con l’Ordinanza n.8077/2018, pubblicata il 3 aprile 2018, ha ritenuto infondato tale motivo poiché, l’impugnativa dell’INGIUNZIONE, come correttamente accertato dal giudice di appello, conseguiva al fatto che l’AVVISO DI ACCERTAMENTO difettava dei requisiti essenziali per la sua immediata impugnazione e, quindi, non definitivo, per cui l’INGIUNZIONE poteva legittimamente essere impugnata anche nel merito. Con il secondo motivo, il Comune ha sostenuto la erroneità della sentenza CTR per avere disapplicato il regolamento comunale di determinazione delle tariffe, con il quale la categoria degli esercizi alberghieri veniva distinta da quella delle civili abitazioni. Sul punto, la Suprema Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui “in tema di tarsu è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento […]

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