Il preavviso di fermo amministrativo soggiace alla giurisdizione tributaria


Il preavviso di fermo amministrativo connesso ad una pretesa tributaria dell’Ente pubblico è impugnabile autonomamente dinanzi al giudice tributario, trattandosi di comunicazione da cui deriva l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale destinata alla verifica della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, E non rileva rispetto a tale principio il fatto che il PREAVVISO DI FERMO non sia contenuto nell’elenco degli ATTI impugnabili di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 546/1992. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n.9516/2018, del 18  aprile 2018, ha interpretato in modo estensivo  il suddetto articolo 19, in ossequio sia  alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., sia in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria di cui alla Legge n. 448/2001. La controversia è stata originata dalla decisione della CTR LAZIO confermativa della decisione di primo grado favorevole al contribuente  avverso un preavviso di fermo amministrativo fondato su tre cartelle di pagamento notificate da EQUITALIA, che ha impugnato la sentenza CTR. La pronuncia della Suprema Corte recepisce il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui  il preavviso in questione è destinato, ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. n. 602/1973,  a portare a conoscenza  una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. […]

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