Il COSAP è compatibile con l’applicazione di altri canoni concessori sulla stessa area


La richiesta del Comune di Pescara  per il pagamento del COSAP 2008 relativo alla occupazione di un’area pubblica sul Lungomare Matteotti veniva impugnata dal contribuente dinanzi al Tribunale di Pescara, sostenendo, tra gli altri motivi, che sulla stessa area era corrisposto il canone di concessione demaniale e che, pertanto, non era legittima l’applicazione anche del COSAP. Giova ricordare che l’attribuzione al Giudice Ordinario della giurisdizione in materia di cosap è stata sancita dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 64 del 14 marzo 2008. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione e la Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile il gravame ex art. 348 bis del c.p.c., per cui il contribuente ricorreva per Cassazione contro la sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione, SEZ. II CIVILE, con l’Ordinanza n. 10499/2018, pubblicata il 3 maggio 2018, ha ritenuto di dover esaminare in maniera congiunta i tre principali motivi del ricorso, concernenti la pretesa inapplicabilità del Regolamento comunale Cosap (sostenendosi  appartenere l’area al Demanio marittimo), la violazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997 (ponendosi in atto una duplicazione di tributi per una medesima occupazione), nonché la pretesa violazione dell’art. 3 del Codice della Strada, non potendosi l’area classificare come marciapiede. La Suprema Corte ha osservato […]

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