Le frecce con messaggi pubblicitari su unico mezzo pagano l’imposta singolarmente


Il tema dell’assoggettamento all’imposta di pubblicità con riferimento alle FRECCE reclamizzanti diverse aziende, sia pure contenute in unico MEZZO PUBBLICITARIO, ha costituito da sempre motivo di controversie tra Enti Impositori e Soggetti reclamizzati, con interpretazioni tra loro spesso difformi, sia da parte della giurisdizione tributaria, che di chiarimenti forniti dal MEF con proprie risoluzioni. La pronuncia della Cassazione, Sez. VI Civile, n.10459/2018, pubblicata il 2 maggio 2018, è intervenuta a decidere sul ricorso proposto dall’ABACO, società concessionaria dell’accertamento e riscossione nel Comune di Montecassiano, avverso la sentenza della CTR VENETO la quale aveva accolto il ricorso del contribuente nella considerazione che l’imposta di pubblicità doveva essere calcolata sulla superficie dell0impianto nel suo complesso e non sulla sommatoria delle superfici delle singole frecce. La Suprema Corte ha ritenuto infondate le censure circa la carenza di motivazione della sentenza impugnata e di violazione e falsa applicazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del d.lgs. n.507/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, del c.p.c., mentre ha accolto il motivo principale del ricorso ed ha ribadito quanto espresso dalla stessa Corte con la sentenza n. 252 del 12 gennaio 2012, la quale ha affermato il principio secondo il quale nell’ipotesi di plurimi […]

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