Per l’esenzione TARSU il contribuente deve provare che l’immobile in ristrutturazione non produce rifiuti


L’esenzione dalla tarsu 2004 relativa ad una struttura alberghiera nel Comune di Casamicciola è stata oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 8910/2018 dell’undici aprile 2018, a seguito di ricorso avverso la decisione della CTR Campania che aveva rigettato l’appello del Comune in parziale riforma del giudizio di primo grado, favorevole al  contribuente, ritenendo che la comunicazione inviata circa la chiusura dell’albergo nei primi quattro mesi dell’anno a causa dei lavori di ristrutturazione andava considerata quale denuncia di variazione ex art. 70 del decr. legisl. .507/1993 e che per effetto dell’art. 60, c. 2, andava riconosciuta l’esenzione per i locali e le aree in oggettive condizioni di inutilizzabilità, dovendosi nella determinazione della superficie tassabile escludere la parte di immobile nella quale si producevano rifiuti speciali. La Suprema Corte, trattando congiuntamente i motivi di censura espressi dal Comune, ha richiamato in primo luogo il contenuto dell’art. 62, c. 1, del decr. legisl. n. 507/1993, il quale dispone che “presupposto impositivo della tarsu è l’occupazione o la detenzione di locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il […]

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