Fino alla emanazione del decreto che fissa i criteri per classificare i rifiuti speciali vale la normativa precedente


La tassabilità ai fini TARSU dei locali produttivi di rifiuti provenienti da attività artigianali e, quindi, assimilati ai rifiuti urbani in forza di delibere conformi al Regolamento RSU del Comune, è stata oggetto della Sentenza di Cassazione – Sez. V Civile – n. 9214/2018, su ricorso del contribuente avverso la decisione della CTR Piemonte relativa ad un ACCERTAMENTO TARSU 2005/2008 del Comune di Avigliana. I motivi di impugnazione riguardano la violazione e falsa applicazione dell’art. 21, c. 2, del decr. legisl. n.22/1997, dell’art. 198, c- 2, lettera e) del decr. legisl. n. 152/2006 ed insufficiente motivazione in ordine ad una parte decisiva della controversia in relazione all’art. 360. C. 1, n.5, del c.p.c. La Suprema Corte ha ritenuto di trattare congiuntamente i motivi di censura, ritenendoli tutti infondati per le ragioni che seguono. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio secondo cui in tema di tarsu vanno escluse dalle superfici tassabili le porzioni di aree nelle quali per specifiche caratteristiche  strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti, mentre non vanno esclusi i locali destinati a magazzino dei […]

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