La notifica del ricorso a mezzo PEC valida solo in vigenza del processo tributario telematico


Il Comune dell’Aquila ha impugnato per Cassazione la sentenza della CTR Abruzzo relativa al diniego dell’ente stesso di sgravio e sospensione, in sede di autotutela, di alcune cartelle definitive di pagamento della TARSU/TIA per gli anni 2001-2005. La società contribuente, con ricorso incidentale, ha eccepito la erroneità della stessa sentenza CTR per non avere i giudici dichiarato la inammissibilità dell’appello per inesistenza della notifica avvenuta tramite PEC, malgrado l’art. 3 bis della Legge n. 53/1994 e l’art. 16 del D.M. 4 agosto 2015, limitassero l’applicazione della pec alle CTO e CTR delle Regioni Umbria e Toscana. La Suprema Corte, Sez. VI Civile, con l’Ordinanza n. 9430/2018, ha ritenuto di accogliere il motivo di ricorso incidentale, con assorbimento del ricorso principale. Ha, quindi, in via preliminare richiamato il principio di legittimità secondo cui: ”Nel processo tributario telematico le notifiche a mezzo posta certificata sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del cosiddetto processo tributario telematico, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, art. 16 bis, comma 3, le notifiche tramite pec degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 esclusivamente dinanzi alle Commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria. Al di fuori […]

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