Il vincolo di destinazione ad uso pubblico dell’area del parcheggio non comporta in automatico la mancata produzione di rifiuti


La sentenza della CTR Piemonte che, confermando il giudizio di primo grado, aveva annullato l’AVVISO TARSU relativo ad un’area destinata a parcheggio per assenza dei presupposti impositivi di cui all’art. 62, c. 1, del D.lgs. n. 507/1993, è stato impugnato per Cassazione dal Comune di Novara. La Suprema Corte, con la sentenza n. 8908 dell’undici aprile 2018, ha ritenuto di esaminare in maniera congiunta i motivi di censura espressi dal Comune circa il mancato riconoscimento da parte della CTR della esistenza dei presupposti impositivi in ragione del vincolo di destinazione ad uso pubblico del parcheggio coperto, senza considerare che verrebbero così ridotte le possibilità di uso esclusivo dell’area. Ha, quindi, richiamato il principio ormai consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall’art. 62, commi 2 e 3, del D.lgs. n.507/1993, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (e cioè che le stesse siano inidonee alla produzione di rifiuti o che vi si formino rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie spese), atteso che, pur operando […]

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