Il Regolamento comunale TIA non può imporre l’obbligo annuale di denuncia in assenza di variazioni
La società concessionaria del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti del Comune di Lucca ha notificato nel 2005 un AVVISO DI ACCERTAMENTO TIA 2006; nel 2009 Equitalia notificava allo stesso contribuente CARTELLE DI PAGAMENTO TIA per gli anni 2005-2007. La CTP di Lucca accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo che il mancato utilizzo dell’immobile, documentalmente provato, rendeva lo stesso incapace di produrre rifiuti e quindi comportava il venir meno del presupposto impositivo. La CTR rigettava l’appello della concessionaria del servizio, ritenendo che correttamente la CTP aveva riconosciuto la mancanza del presupposto impositivo in quanto i locali in questione non risultavano occupati ed inoltre perché il contribuente aveva, in conformità dell’art. 62 del d.lgs. n.507/1993 denunciato tale circostanza nel 2005 e presentato apposita richiesta di esclusione dalla tassa. La Corte di Cassazione, Sez. V Civile, con la sentenza n.13120/2018, pubblicata il 28 maggio 2018, è intervenuta a respingere il ricorso proposto dal concessionario avverso la sentenza CTR, ritenendo infondati i motivi di censura in esso contenuti. In particolare, l’affermazione secondo cui la sentenza impugnata avrebbe ritenuto erroneamente non sufficiente la denuncia presentata per il 2005, senza che questa fosse stata ripetuta annualmente, è stata giudicata non fondata perché l’art. 70 del […]
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