No della Corte dei Conti alla definizione agevolata per gli oneri di urbanizzazione
Il Sindaco di un Comune ha chiesto alla Sezione Regionale di Controllo della Campania della Corte dei Conti un parere in merito alla possibilità per gli enti locali di applicare l’art. 13 della Legge n.289/2002 agli oneri previsti dall’art. 39, comma 10, della Legge n. 724/1994 in caso di “condono edilizio” e cioè se sia possibile procedere a definizione agevolata del quantum dovuto per interessi in caso di ritardato pagamento dell’oblazione. La Corte dei Conti, con il PARERE n. 70/2018/PAR ha osservato in primo luogo che la richiesta rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alla disciplina delle entrate, quale pilastro e premessa delle scelte allocative e della loro rispondenza al precetto dell’equilibrio su cui si fonda il “bene pubblico” bilancio secondo i principi contabili del D.lgs. n. 118/2011 e le norme sulla gestione del bilancio di cui al TUEL n. 267/2000; pertanto, la richiesta di parere è stata ritenuta ammissibile. Esaminando il merito della questione, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento della giustizia tributaria, amministrativa e contabile, nonché della Cassazione SS.UU. (sent. n.22514/2006), secondo cui gli oneri per i titoli edilizi non costituiscono un tributo, bensì un corrispettivo di diritto pubblico al pagamento del quale il richiedente […]
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