Il concessionario delle entrate subentra al Comune nell’esercizio delle funzioni sostanziali e processuali


Il concessionario che svolge nel Comune le attività di accertamento e riscossione delle entrate, essendo iscritto nell’Albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n.446/1997, è legittimato anche a rappresentare in sede processuale l’Ente nelle controversie che insorgono in ordine all’esecuzione delle suddette attività. La Corte di Cassazione ha affermato tale principio nell’Ordinanza n.11514/2018, Sez. V Civile, in esito al ricorso proposto da una società contribuente, destinataria di un AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI/2004 del Comune di Pomezia, avverso la sentenza della CTR Lazio. In primo luogo, la Suprema Corte ha evidenziato, seguendo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, che l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n.446/1997 (che regola la potestà regolamentare in base al quale il Comune può affidare ai soggetti di cui all’Albo dell’art. 53 le funzioni di accertamento e riscossione delle entrate, anche tributarie) comporta il trasferimento dal Comune al concessionario di tutti i poteri di natura sostanziale ed anche la legittimazione processuale. Nel merito dell’accertamento ICI, la Corte ha ritenuto infondate le censure mosse alla sentenza CTR, poiché questa ha accertato che il Comune ha determinato l’imposta dovuta per l’anno 2004 in conformità delle prescrizioni del PRG e segnatamente di quelle dettate dal Piano Particolareggiato Esecutivo adottato con apposita […]

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