Il mancato riconoscimento dell’abitazione principale per i coniugi separati di fatto
È stato prodotto ricorso per Cassazione da due coniugi separati di fatto avverso la sentenza della CTR Emilia-Romagna relativa a due AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2004 del Comune di Bologna per il mancato riconoscimento dell’agevolazione riferita all’immobile adibito ad abitazione principale. Motivo principale del ricorso dei contribuenti, il vizio di violazione dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n.504/1992, per avere erroneamente i giudici di appello negato l’agevolazione per non essere i coniugi separati giudizialmente, ma solo di fatto. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n.12050/2018 della Sez. VI Civile, ha ribadito l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili, ai fini della spettanza della detrazione prevista per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella della residenza anagrafica), dall’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 (come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b) della L. n.296/2006, con decorrenza primo gennaio 2007), occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo”. Nel caso di specie, per affermazione degli stessi ricorrenti, le distinte abitazioni oggetto degli atti impositivi non costituivano, […]
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