L’opposizione agli atti esecutivi dopo la notifica della cartella al vaglio della Consulta
Il giudice del Tribunale ordinario di Sulmona ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 3, c. 4, lett. a) del D.L. n. 203/2005, nel corso del procedimento di riscossione coattiva (nella forma del pignoramento presso terzi), promosso nei confronti di Equitalia Centro, avendo in via preliminare rilevato d’ufficio che la notificazione dell’atto di pignoramento era avvenuta con modalità difformi da quelle di legge, cioè mediante una mera lettera raccomdata A.R., tanto da essere considerata inesistente; il giudice ha ritenuto che da un lato l’inesistenza della notifica non può essere fatta valere dinanzi alle Commissioni Tributarie, perché non indicata tra gli atti elencati nel d.lgs. n. 546/1992, e dall’altro che l’art. 57 del D.P.R. n. 602/1973 limita le opposizioni regolate dal c.p.c. ad alcuni vizi specifici, tra i quali non rientrerebbe il caso di inesistenza della notifica dell’atto pignorativo. Ciò configurerebbe un difetto assoluto di giurisdizione, con violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione. L’Agenzia delle Entrate Riscossione, succeduta ad Equitalia, ha sostenuto la manifesta infondatezza delle questioni. Il giudice di esecuzione del Tribunale ordinario di Trieste in due procedimenti promossi contro Equitalia Nord, simili a quelli presi in esame dal […]
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