Domicilio fiscale anagrafico e domicilio eletto nella pronuncia della Cassazione
La CTR LAZIO, accogliendo l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto legittima la notifica dell’Atto al domicilio anagrafico, non tenendo conto della indicazione del domicilio eletto comunicata all’Ufficio nella dichiarazione iva del contribuente, il quale ha ricorso per Cassazione avverso tale sentenza. La Suprema Corte, con l’Ordinanza della VI SEZIONE CIVILE n.14280/2018, ha avuto modo di chiarire che a norma dell’art.58 del DPR n. 600/1973 le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe siano iscritte ed inoltre che “in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il Comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo, mentre l’articolo 60 dello stesso decreto prevede che è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano, e che in tal caso l’elezione del domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da un altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”. La stessa Corte ha poi ribadito il principio espresso in altra sentenza […]
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