Nell’accertamento con adesione si applica il cumulo dei termini di sospensione feriale
La CTP di Latina ha dichiarato inammissibile il ricorso prodotto dal contribuente avverso l’AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI/2009 del Comune di Cisterna di Latina notificato l’11 maggio 201, poichè il gravame è stato proposto in violazione dell’art. 21 del decr. legisl. n. 546/1992 in quanto notificato il 18/11/2011 e cioè oltre il termine di 60 giorni più i 90 giorni decorrenti dalla data della istanza di accertamento con adesione presentata il 6 luglio 2011, e non soggetto a sospensione feriale, termine scaduto l’8 ottobre 2011. Il contribuente, ricorrendo in appello avverso la sentenza CTP, ha sostenuto che al termine di 90 giorni previsto dall’art. 6, c. 3, del decr. legisl. n.218/1997, deve aggiungersi l’ulteriore termine per la sospensione feriale di cui all’art. 1 della L. n. 742/1969 come modificato dalla L. n. 162/2014. La CTR Lazio, con la decisione n. 3835 del 7 giugno 2018, ha ritenuto di accogliere la censura del contribuente, nella considerazione che a prescindere dalla contraddittorietà tra alcune pronunce della Corte di Cassazione, nel caso in esame va tenuta presente l’interpretazione autentica fornita dall’art. 7 quater, comma 18, del D.L. n. 193/2016 per il quale “i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si […]
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