La TIA 2 è un corrispettivo e comporta l’applicazione dell’iva secondo la Cassazione
Consolidatosi nella nostra giurisprudenza il principio della natura tributaria della tariffa d’igiene ambientale (TIA1), la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16332/2018, torna ad occuparsi della medesima questione con riferimento alla tariffa integrata ambientale (TIA2). E giunge alla conclusione opposta: la TIA 2, a differenza della TIA 1, è un corrispettivo e non una tassa. Tre gli elementi ritenuti decisivi dai giudici della Suprema Corte, tutti fondati su un’attenta analisi del dato normativo: La diversa formulazione del presupposto normativo: mentre l’obbligo del pagamento della TIA 1 poggiava sulla mera occupazione di locali o aree (art. 49, co. 3, d.lgs. 22/1997), l’obbligo del pagamento della TIA 2 scatta solo in caso di occupazione di locali o aree “che producono rifiuti urbani” (art. 238, co. 1, primo periodo, d.lgs. 152/2006). Il collegamento tra prelievo e servizio, sottinteso e/o implicito nella formulazione testuale della TIA 1, diventa esplicito elemento costitutivo della TIA 2. L’espressa previsione di legge in base alla quale la TIA 2 “costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio” (art. 238, co. 1, secondo periodo), blindata dallo stesso legislatore con una norma di interpretazione autentica (art. 14, co. 33, decreto legge n. 78/2010) con cui si toglie ogni eventuale […]
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