L’ANAS non risponde del danno per la macchia oleosa sul suolo stradale se causato da eventi fortuiti ed imprevedibili


La Corte di Appello di Catanzaro rigettava il gravame contro la sentenza del Tribunale che aveva negato la richiesta all’ANAS di risarcimento dei danni provocati all’autovettura a seguito di un sinistro stradale causato dalla perdita di controllo del guidatore per la presenza di una macchia oleosa sul manto stradale. La responsabilità dell’ANAS veniva esclusa perché l’incidente scaturiva da un pericolo imprevedibile ed inevitabile creato esclusivamente da terzi e perché la macchia oleosa non era stata riscontrata nel corso del turno di servizio del personale dell’Ente svolto tra le ore 7.30 e le 13.30, mentre il sinistro era avvenuto verso le ore 19 e non poteva ascriversi alla inefficienza organizzativa,  e fosse da escludersi anche la responsabilità ex art. 2043 c.c. che postula sempre la dimostrazione della condotta colposa e del nesso di causalità. Nel ricorso per Cassazione, l’attore ha sostenuto che la sentenza di Appello ha fatto malgoverno dell’art. 2051 del c.c. non tenendo conto che il luogo dell’incidente fosse privo di segnalazione del pericolo, necessitando una più concreta attenzione ed esigenza del dovere di vigilanza e/o manutenzione della strada divenuta pericolosa dopo le ore 13.30. La Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con l’Ordinanza n. 18075/2018, del 10 luglio […]

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