Risponde di peculato l’albergatore che non riversa nei termini le somme incassate per imposta di soggiorno


Sull’imposta di soggiorno si è formata una copiosa giurisprudenza, pur trattandosi di un tributo relativamente giovane, essendo stato istituito con l’art. 14, comma 4, del decr. legisl. n. 23/2011 per  i Comuni  capoluoghi di provincia, per le unioni di Comuni e per i Comuni compresi negli elenchi regionali delle località turistiche e per Roma Capitale ai sensi  del D.L. n. 78/2010 con la denominazione di “contributo di soggiorno”. Le problematiche più ricorrenti hanno riguardato la posizione degli albergatori quali sostituti di imposta o non, la loro qualifica di agenti contabili, l’ambito delle loro responsabilità. Ora anche la CORTE DI CASSAZIONE PENALE interviene a decidere sulla configurabilità  del reato di peculato nella ipotesi del mancato/puntuale   riversamento al Comune delle somme incassate  dall’albergatore. La vicenda è scaturita dal ricorso per Cassazione proposto avverso una sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato, all’esito di un giudizio abbreviato di primo grado, la condanna del legale rappresentante di una struttura alberghiera per avere incassato e non riversato nei tempi stabiliti gli introiti dell’imposta di soggiorno di spettanza del Comune di Torino. Il ricorrente ha dedotto violazioni di legge ed insufficiente motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, errata applicazione dell’art. 314 […]

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