Nella revisione del classamento l’obbligo di indicare gli elementi di fatto che la giustifichino


Ad avviso della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 17409 del 3 luglio 2018) non è sufficiente che il provvedimento di revisione della classe catastale faccia riferimento solo al rapporto tra valore di mercato e quello della microzona oggetto dell’esame,  rispetto all’analogo rapporto all’interno del complesso delle microzone comunali. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Puglia che aveva rigettato l’appello contro la decisione della CTP relativa ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO PER ESTMI CATASTALI del 2012. La ricorrente ha sostenuto che la norma recata dal comma 335 della Legge n. 311/2004 era finalizzata ad una  revisione massiva del classamento degli immobili all’interno del territorio comunale, per cui il confronto avrebbe avuto senso solo fra microzone di uno stesso ambito, mentre la CTR avrebbe violato e falsamente applicata la norma. La Cassazione ha ricordato come la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 249/2017, ha affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare, obbligo che proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione deve essere assolto in modo tale da porre il […]

Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Per accedere fai click qui
Se non sei abbonato clicca qui per richiedere l'attivazione di un utenza

Fonti OnLine

QUOTIDIANI TEMATICI

Archivi

CONVEGNO

IL BES NEL DEF

20 giugno 2017


Per informazioni »