Il fermo amministrativo dei veicoli: limiti di proporzionalità e strumentalià


Una delle più conosciute misure di disturbo verso il debitore moroso è il fermo amministrativo dei veicoli iscritti nei pubblici registri, la cosiddetta ganascia fiscale che colpisce principalmente l’automobile. L’unica fonte normativa del fermo è l’articolo 86 del dPR 602/73, ultimo degli articoli che chiude  quel gruppo di norme contenute nel Capo II del Titolo II che rappresenta il cuore della procedura coattiva di riscossione.  La versione del fermo come misura cautelare è stata una novità del d lgs 193/2001. Fino a questa data esisteva unicamente il fermo dell’articolo 91 bis, esperibile dopo infruttuosa esecuzione. L’articolo 86 è stato inserito dal d lgs n. 46/99 con estensione della possibilità a tutti i beni mobili iscritti nei pubblici registri. Per effetto dell’intervento del d lgs. 193/2001 ne è stata confermata la natura cautelare. La norma subordinava l’utilizzo del fermo all’emanazione di un decreto ministeriale, ad oggi non ancora approvato. Il successivo dl 203/2005, art. 3, comma 41, ha precisato che il fermo si esegue nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto n. 503/1998, contenente il regolamento che disciplinava il fermo dell’articolo 91 bis. La misura del fermo è adottabile dopo la scadenza del titolo esecutivo costituito dalla cartella o dall’ingiunzione di […]

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