L’area edificabile non esente da ICI anche se espropriabile per la costruzione di un parcheggio pubblico
Il presupposto dell’ICI non si basa sulla capacità dell’immobile di produrre reddito ed il valore del bene assume rilievo ai soli fini della determinazione della base imponibile e della esatta misura dell’imposta, per cui è da escludere l’esenzione dal tributo per un’area edificabile soggetta al vincolo di espropriazione per la costruzione di un parcheggio pubblico. E’ quanto ha deciso la CORTE DI CASSAZIONE con l’Ordinanza n. 17764/2018 sul ricorso con il quale il contribuente ha impugnato la sentenza CTR Abruzzo relativa ad un ACCERTAMENTO ICI del Comune di Francavilla a Mare per il 2008, con cui il giudice di appello aveva ritenuto imponibile l’area edificatoria assoggettata al vincolo di realizzazione di un pubblico parcheggio. Il Supremo Collegio ha ribadito il principio enunciato in precedenti pronunce di legittimità, secondo cui : “in tema di ICI, l’occupazione di urgenza di un terreno da parte della P.A. non priva il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga il decreto di esproprio (o l’ablazione) del fondo, sicchè egli resta soggetto passivo di imposta ancorchè l’immobile sia detenuto dall’occupante”. Inoltre, ad avviso della Corte, l’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico […]
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