Ai fini TARSU il contribuente ha l’obbligo di documentare l’area di produzione di rifiuti speciali
La CTR Lombardia aveva rigettato l’appello del Comune di CASTELVERDE nel giudizio introdotto dal contribuente avverso la cartella di pagamento della TARSU impugnata in quanto i locali, adibiti a magazzinaggio e stoccaggio di concimi e granelli di mais senza lavorazione, dovessero rientrare nella esenzione di cui all’art. 5 del Regolamento comunale, essendo i rifiuti speciali ivi prodotti smaltiti direttamente mediante apposita ditta specializzata. Nel ricorso per Cassazione il Comune ha sostenuto la censura della sentenza CTR per avere questa, una volta accertato che i locali erano utilizzati per lo stoccaggio e la stagionatura senza lavorazione, ricondotto gli stessi nella previsione di esclusione dalla tassa ed aggiunto che non sussistendo nella specie alcuna ipotesi di esclusione, non potendo determinare la superficie da cui derivavano rifiuti speciali, aveva detassato la superficie dei locali e delle aree del 20 per cento, con ciò manifestando una palese situazione di contraddittorietà nella motivazione della sentenza. La Suprema Corte, con l’Ordinanza . 21780/2018 della Sezione V Civile, ha ritenuto fondati i motivi opposti dal Comune in quanto il giudice di appello ha indebitamente e contraddittoriamente equiparato i locali utilizzati per lo stoccaggio e l’immagazzinamento del mais e dei concimi all’attività che si svolge nei locali di […]
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