Illegittima la rilevazione con AUTOVELOX posizionato sul lato di marcia opposto a quello autorizzato
Il Comune di MACCHIA DI ISERNIA ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Isernia che, confermando la decisione del Giudice di Pace, aveva accolto l’opposizione dell’automobilista in quanto l’accertamento della violazione era stato effettuato a mezzo di autovelox collocato sul lato opposto a quello autorizzato dall’ente proprietario della strada. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 23726/2017 della VI Sezione Civile, ha dichiarato inammissibile il motivo riguardante la mancata ammissione da parte del giudice di merito, della proba testimoniale ed ha ribadito quanto ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il ricorrente che denuncia il difetto di motivazione su una istanza di ammissione di un mezzo istruttorio ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla sua trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del fatto da provare. Il Supremo Collegio ha poi svolto una ricostruzione della normativa che disciplina gli accertamenti delle violazioni del Codice della Strada eseguiti con strumenti elettronici, recata dall’art. 142 del decr. legisl. n. 285/1992, dall’art. 2 del D.M. 15/8/2007 di attuazione dell’art. 3, c. 1, lettera b) del D.L. n. 147/2007 e dell’art. 4 del D.L. n. 121/2002, e ne […]
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