Il valore imponibile ai fini ici per l’area edificabile presente nel Piano Regolatore Generale


(Per la Cassazione non necessita l’approvazione da parte della Regione degli  strumenti attuativi del PRG) La VI Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22102/2018 ha ribadito quanto ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l’edificabilità  di un’area , ai fini della determinazione  della base imponibile ici fondata sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione attribuita nel Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, a prescindere dalla approvazione del Piano e  degli strumenti  urbanistici attuativi da parte della Regione. E’ quanto deciso in esito al ricorso per Cassazione proposto dal contribuente avverso la sentenza della CTR Lombardia , confermativa della sentenza  CTP di Milano, riguardante un ACCERTAMENTO ICI 2007/2008 del Comune di POZZANO D’ADDA per alcuni terreni in parte edificabili. La Suprema Corte si è richiamata in particolare alla norma di interpretazione autentica dell’art- 2, c. 1, del decr. legisl. n. 504/1992, resa in tal senso dall’art. 11 quaterdecie, comma 16,  del D.L. n. 203/2005, fatta propria dalla sentenza delle SS.UU. n. 25506/2006 e da una successiva copiosa giurisprudenza,  in un quadro di riferimento che ha registrato anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2008 che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della suddetta […]

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