L’Agente della Riscossione deve rispondere delle spese di giudizio in solido con l’ente impositore


Equitalia Sud ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma che l’aveva condannata al pagamento delle spese di lite in solido con Roma Capitale in parziale riforme della decisione del Giudice di Pace che le aveva compensate nel giudizio di opposizione del contribuente contro una intimazione di pagamento. Nel ricorso, Equitalia ha sostenuto di ritenersi estranea al procedimento di iscrizione a ruolo e di notifica del verbale di accertamento, che sono di esclusiva pertinenza dell’ente impositore e, quindi, di non essere incorsa in alcuna responsabilità tale da giustificare la condanna; ha inoltre eccepito che la fase di riscossione delle imposte di cui al D.P.R. n. 602/1973 prende avvio a partire dalla consegna del RUOLO da parte dell’ente impositore, per cui ne risulta esclusa la legittimazione passiva dell’Agente della Riscossione, che non può in alcun modo sindacare la legittimità degli atti sottintesi. La corte di Cassazione, con la pronuncia n. 24774/2018 dell’otto ottobre 2018, ha ritenuto di condividere il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’Agente della Riscossione deve rispondere, nei confronti dell’opponente vittorioso, delle spese processuali dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere dall’esattore, […]

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