I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla definizione agevolata nel decreto fiscale all’esame delle Camere per la conversione


Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il Provvedimento prot. N. 298724/2018 con i chiarimenti per l’applicazione della definizione agevolata di cui all’art. 2 del D.L. n. 119 del 23 0t0bre 2018 (c.d. decreto sulla pace fiscale) in corso di conversione alle Camere. Riguardo all’ambito di applicazione viene specificato che la disposizione concerne gli accertamenti, le rettifiche e gli atti di recupero  notificati entro la data del 24 ottobre 2018 (di entrata in vigore del decreto) non impugnati ed ancora impugnabili, emessi dall’Agenzia delle Entrate, rientranti nell’applicazione dell’art. 15 del decr. legisl. n. 218/1997  il quale fissa le sanzioni comminabili nel caso di rinuncia alla impugnazione degli atti da parte del contribuente, nonché gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione, mentre risultano esclusi gli atti relativi alla collaborazione volontaria di cui all’art. 5 quater del D.L. n. 167 del 1990. Vengono, quindi, indicate l’entità delle somme dovute e le modalità di versamento, con la precisazione che per data di notifica si intende quella in cui la stessa si perfeziona per il contribuente, e viene imposto al I contribuente stesso l’obbligo di consegnare all’Ufficio, entro dieci giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata la quietanza […]

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