La maggiorazione per interventi di manutenzione del manto stradale deliberata dal Comune, aggiuntiva rispetto a Tosap e Cosap
L’ENEL DISTRIBUZIONE ha prodotto appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lombardia che aveva ritenuto compatibile la TOSAP con il pagamento di un contributo aggiuntivo richiesto dal Comune di ARLUNO per oneri di manutenzione del manto stradale. L’appello denuncia la erroneità della sentenza di primo grado per avere ritenuto legittima l’imposizione di una somma non prevista da alcuna disposizione legislativa ed in violazione dell’art. 17, comma 63, della Legge n. 127/1997, che attribuisce al Consiglio Comunale la sola facoltà di determinare agevolazioni ed esenzione tosap per superfici gravate da canoni concessori non ricognitori, e per non avere l’Amm.ne fornito la prova che il lavoro di copertura della strada avesse determinato un pregiudizio del tracciato stradale. Il Comune, inoltre, avrebbe potuto imporre un contributo per eventuali oneri di manutenzione solo se avesse sostituito la tosap con il cosap. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5862 pubblicata in data 11 ottobre 2018, ha ritenuto che possa trovare applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO, previsto nell’articolo 27, commi 7 e 8 del Codice della Strada n. 285/1992, può essere preteso dal Comune per l’uso o l’occupazione di strade anche quando per la […]
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