La postazione dell’AUTOVELOX deve essere segnalata in maniera adeguata alle caratteristiche della strada


Il Giudice di pace di Isernia accoglieva l’opposizione dell’utente  avverso un verbale di contravvensione emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Sesto Campano per violazione dell’art. 142 del Codice della Strada ed il Tribunale di Isernia rigettava l’appello del Comune per non essere state rispettate le norme dettata in materia di segnalazione della ubicazione dell’Autovelox . La Corte di Cassazione è intervenuta con l’Ordinanza n. 26633 del 22 ottobre 2018 ad esaminare il ricorso del Comune che aveva eccepito la mancata ammissione da parte del Giudice di pace e del Tribunale, senza alcuna motivazione, della prova testimoniale, nonché la errata valutazione della distanza della segnaletica. Il Supremo Collegio ha ritenuto di accogliere la proposta del Relatore circa la fondatezza del ricorso, dichiarando però inammissibile la censura relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale, nella considerazione che il vizio di motivazione su tale punto può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui la prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie. Per quanto riguarda la censura circa la violazione di legge, la Corte ha ribadito il contenuto delle sentenze di legittimità secondo […]

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