Per la Consulta i contributi ai consorzi di bonifica debbono tenere conto del beneficio concreto ricavato dall’immobile
Il tema della legittimità costituzionale di una legge regionale che disciplina l’applicazione dei contributi a favore dei Consorzi di Bonifica ha formato oggetto della sentenza n. 188/2018 della Corte Costituzionale. La vicenda ha avuto origine dalla questione sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza nell’ambito di un ricorso proposto avverso la cartella di pagamento di Equitalia Sud per contributi consortili richiesti per l’anno 2010 ad un contribuente il quale ha sostenuto la illegittimità del prelievo in mancanza di un concreto beneficio derivante all’immobile dall’attività del Consorzio di bonifica. La CTP ha richiamato l’art. 59 del R.D. n.215/1933 (Nuove norme per la bonifica integrale) che prevede il diritto de Consorzi di bonifica di imporre i contributi alle proprietà situate nel fondo, in armonia con l’art. 860 del codice civile il quale stabilisce che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere in ragione del beneficio che ritraggono dalla bonifica. Ha anche richiamato la giurisprudenza della stessa Consulta (in particolare la sentenza n. 555/1963) secondo cui l’art. 59 citato delinea una prestazione patrimoniale ricompresa nell’art. 23 della Costituzione, legittima solo in quanto determinata in ragione […]
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