Illegittima la norma della Regione Liguria che disciplina la tassa automobilistica per i veicoli storici
La Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della Legge Regionale n. 3/2005 nel testo introdotto dall’art. 27 della Legge Regionale n. 2/2006. La questione trae origine dall’accertamento relativo al pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2010, annullato in primo grado dalla CTP di Genova con sentenza appellata dalla Regione che ha contestato l’erronea applicazione della esenzione per i veicoli di anzianità superiore ai 10 anni iscritti nel Registro ASI (Automobileclub storico italiano) e FMI (Federazione motociclistica italiana). Nel rinvio alla Corte Costituzionale il giudice ha ritenuto che la norma censurata sia in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera c) della Costituzione, in quanto destinata ad incidere su un elemento essenziale di un tributo che, stante la sua natura di “tributo proprio derivato” della Regione non poteva da questa essere disciplinato in maniera autonoma. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 del 2018, ha rilevato come in base all’ormai consolidato orientamento interpretativo della Cassazione il riconoscimento del regime di favore in questione , previsto dall’art. 63, commi 2,3,4 della Legge n. 342/2000, non prevede alcuna iscrizione nei registri tenuti da ASI e FMI e l’esenzione dipende dall’accertamento costitutivo demandato […]
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