I gestori alberghieri non hanno diritto ad alcun compenso per la riscossione dell’imposta di soggiorno


La Sezione seconda bis del TAE LAZIO, con la sentenza b. 12376/2018 ha rigettato il ricorso per l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Tivoli n. 12/2018 avente ad oggetto l’approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno, contestata sia sotto il profilo della eventuale illegittimità costituzionale, sia per il mancato riconoscimento di un compenso ai gestori delle strutture ricettive per la riscossione dell’imposta di soggiorno. Hanno resistito il Comune di Tivoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle Finanze, sostenendo l’infondatezza del ricorso. Il Collegio ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decr. legisl. n. 23/2011, istitutivo dell’imposta di soggiorno, evidenziando quanto già chiarito dalla univoca e consolidata giurisprudenza secondo cui la spesa sostenuta dal cliente per l’ospitalità alberghiera  è indice sintomatico di ricchezza, diversa dall’indice di capacità contributiva dato dalla percezione del reddito; quindi,  è conforme al principio di ragionevolezza contenuto nell’art. 3 della Costituzione la previsione normativa che individua i soggetti passivi del tributo esclusivamente in coloro che pernottano nelle strutture ricettive  ubicate nel territorio comunale,  in aderenza al principio della riserva di legge sancito dall’art. 23 della Costituzione, riaffermato nel contesto della ripartizione dei poteri tra  […]

Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Per accedere fai click qui
Se non sei abbonato clicca qui per richiedere l'attivazione di un utenza

Fonti OnLine

QUOTIDIANI TEMATICI

Archivi

CONVEGNO

IL BES NEL DEF

20 giugno 2017


Per informazioni »