No alla TARSU per il servizio di raccolta dei rifiuti nelle aree autostradali


In relazione ad un ACCERTAMENTO TARSU notificato dal Comune per il pagamento del tributo nell’area autostradale, la CTR Abruzzo, ha confermato la decisione di primo grado accogliendo il ricorso della soc. Autostrade sul presupposto che l’attività di raccolta e gestione dei rifiuti nelle aree autostradali e relative pertinenze competa al concessionario dell’autostrada. Il Comune, ricorrendo per Cassazione tramite la società concessionaria dell’accertamento e riscossione, ha eccepito la violazione di legge per avere la sentenza  ritenuto l’art. 14 del decr.legtisl. n. 285/1992 (Codice della Strada) norma speciale rispetto al dettato dall’art. 62, commi 1 e 5 del decr. legisl.n. 507/1993 e per non avere esaminato la circostanza della istituzione ed erogazione del servizio da parte del Comune stesso. La Corte di Cassazione, SEZ. V CIVILE.  con l’Ordinanza n. 1341 del 18 gennaio 2019, ha ritenuto infondato il motivo di censura, chiarendo che ai sensi dell’art. 14 del decr. legisl. n.285/1992, è previsto che  “gli enti proprietari della strada, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze  e arredo, nonché alle attrezzature, impianti e servizi”. Ha poi ricordato che la Suprema Corte, con sentenza n. 5559/2011, ha affermato […]

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