Gli immobili demaniali sono esenti da Ici solo se adibiti direttamente a fini esclusivamente istituzionali
L’Agenzia del Demanio aveva impugnato alcuni AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI emessi dal Comune di Concordia sulla Secchia per immobili statali, che la CTP aveva respinto, con sentenza confermata dalla CTR Emilia. Nel ricorso per Cassazione il Demanio ha sostenuto la violazione degli articoli 1, c- 2 e 3 del decr. legisl. n. 504/1992 e dell’art. 7, c- 1 dello stesso decreto, per avere i giudici territoriali escluso il Demanio dall’elenco tassativo dei soggetti esenti pur appartenendo i beni allo Stato. La Corte di Cassazione, Sez. V Civile, con l’Ordinanza n. 3275/2019, pubblicata il 5 febbraio 2019, ha ritenuto di uniformarsi alla consolidata giurisprudenza di legittimità, da cui emerge che per effetto dell’art. 3, c. 1, del decr. legisl. n.504/1992, il proprietario dell’immobile che abbia concesso il godimento ad un terzo, resta soggetto passivo del tributo, non potendosi ravvisare in tale rapporto una cessione di usufrutto od una concessione. Inoltre, ad avviso del Supremo Collegio, in tema di Ici, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera a) del decr. legisl. n.504/1992, per gli immobili dello Stato e degli enti pubblici ivi indicati, spetta soltanto se l’immobile è adibito ad un compito istituzionale riferibile in via diretta ed immediata, allo stesso ente […]
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