Viola la Costituzione la legge della Regione Liguria che proroga la durata delle concessioni sui  beni demaniali marittimi con finalità turistiche ricreative


Secondo la sentenza della Corte Costituzionale  n. 1 in data 9 gennaio 2019, l’art. 4, comma 1, della Legge Regione Liguria n. 26 del 10 novembre 2017 viola l’art. 117 della Costituzione in quanto emanata in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, dato che la norma censurata fissa un termine da 20 a 30 anni delle nuove concessioni demaniali, disciplinando un oggetto riservato allo Stato. L’impugnativa delle suddetta Legge da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri si riferisce alla parte della norma con la quale si intende tutelare il legittimo affidamento del concessionario alla conservazione del diritto alla continuità aziendale, demandando ai Comuni il compito di comunicare ai titolari delle concessioni l’estensione della durata.  La Regione ha sostenuto che la proroga delle concessioni non contrasta con l’art. 49 del TFUE, né con l’art. 12 della “direttiva servizi” avendo carattere temporaneo e non limitativo della partecipazione delle imprese alle procedure  competitive che si terranno in futuro, venendo anche a colmare un vuoto normativo in vista della scadenza delle concessioni fissata al 31/12/2020. La Corte Costituzionale ha rilevato che la Legge della Regione Liguria si inserisce in una articolata cornice legislativa segnata da una sequela […]

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