La scritta POSTAMAT nello sportello bancario non costituisce pubblicità ed è esente dall’imposta


La scritta POSTAMAT collocata sullo sportello di prelievo automatico di contanti presso l’ufficio postale non costituisce messaggio di rilevanza pubblicitaria ed è, quindi,  esente dal pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità di cui al decr. legisl. n. 507/1993. Questa la decisione della Corte di Cassazione – Sez. V Civile – nell’ordinanza n. 1169, pubblicata il 17 gennaio 2019, con la quale è stato rigettato il ricorso della società concessionaria per l’accertamento e la riscossione dell’ICP nel Comune di Zevio (VR) avverso la sentenza della CTR Veneto che aveva confermato la decisione della CTP di annullamento dell’AVVISO notificato alle POSTE ITALIANE per la scritta POSTAMAT. La concessionaria del Comune sosteneva che l’iscrizione non potesse beneficare dell’esenzione  di cui all’art. 7, commi  2 e 17, del decr. legisl. 507/1993 in quanto la scritta non si trovava né  sulla vetrina dell’Ufficio postale, né sulla porta di ingresso, bensì sul muro dove era collocato lo sportello di prelievo automatico. Il Supremo Collegio ha fatto richiamo alla disposizione fondamentale contenuta nell’art. 5 del decreto istitutivo del tributo, da cui si ricava che l’imposta colpisce la DIFFUSIONE COMUNICATIVA di messaggi pubblicitari in luogo pubblico, intendendosi per tali i messaggi aventi finalità promozionale e di miglioramento dell’immagine dell’operatore […]

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