La variazione di rendita catastale attribuita dopo il primo gennaio 2000 comporta l’obbligo di notifica da parte dell’Agenzia del Territorio
La Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello del Comune di Pozzuoli relativo ad un accertamento ICI che la CTP di Napoli aveva annullato, e la contribuente proponeva ricorso per Cassazione denunciando la carenza di motivazione in quanto nell’Avviso di pagamento non risultava indicata la rendita catastale, peraltro mai notificata e contestava inoltre l’erroneità della sentenza laddove affermava che la contribuente aveva fatto acquiescenza alla nuova rendita attribuita, una volta che ne aveva avuto conoscenza per il tramite della notifica dell’ACCERTAMENTO ICI del Comune per un’altra annualità di imposta relativo alla stessa contribuente. La Corte di Cassazione, VI SEZ. CIVILE, con l’ordinanza n. 3039, pubblicata il 31 gennaio 2019, ha ritenuto in primo luogo che non sussista contestazione tra le parti sul fatto che l’immobile in questione, in corso di costruzione al momento dell’acquisto, era stato oggetto di lavori per la destinazione ad albergo con denuncia di variazione da parte della contribuente in data 2 marzo 2004: pertanto, la rettifica del valore da parte dell’Agenzia del Territorio risulta successiva alla data del primo gennaio 2000, con il conseguente obbligo di notifica ai sensi dell’art. 74, comma 1, della Legge n. 342/2000 per rendere efficace l’atto attributivo o modificativo. Norma […]
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