Niente risarcimento per danni provocati da incidente stradale se non sussiste nesso di causalità tra strada “in custodia del Comune “ ed evento dannoso
Con due sentenze della Sez. III Civile, recanti i nn. 4160 e 4161 del 13 f3bbraio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui: “la responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. è configurabile, nel concorso di altri presupposti, in presenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso”. In entrambi i casi, i ricorrenti hanno avanzato la richiesta di risarcimento per i danni causati a seguito di incidenti in strade comunali, attribuendone la responsabilità ai Comuni per violazione dell’art. 2051 c.c. riguardante “ i beni in custodia”. Nella prima vertenza, una cittadina investita mentre si trovava all’interno di un’isola pedonale da un ciclista rimasto ignoto, riportando gravi danni alla persona, convenne in giudizio il Comune di CAPO D’ORLANDO ed il Tribunale rigettava la domanda, con decisione confermata dalla Corte di Appello, non essendo provata la condotta omissiva dell’Amm.ne e la pericolosità della strada per l’utente, neppure risultando che la regolamentazione dell’area pedonale in questione vietasse l’ingresso di velocipedi e biciclette. La Suprema Corte ha osservato che la normativa recata dall’art. 2051 c.c. prevede che il custode risponda del danno “cagionato” dalla cosa che ha in custodia per effetto del dinamismo connaturato […]
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