Nella revisione catastale operata dal Comune debbono essere indicati i motivi di incongruenza rispetto ai fabbricati similari


Con riferimento ad un AVVISO IN RETTIFICA DELLA CLASSE CATASTALE per un immobile in concessione demaniale emesso dal Comune di Gioia Tauro, la CTP e la CTR di Reggio Calabria hanno confermato l’imposizione ICI 2001 conseguente alla revisione operata dal Comune con il passaggio in D7 di una palazzina accatastata in B4. La Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza n. 7732/2019, decidendo sul ricorso proposto dal contribuente, ha ritenuto di accogliere la censura in quanto nell’ATTO impugnato non risulta illustrato il motivo in base al quale il Comune aveva attribuito la diversa categoria catastale, basata esclusivamente sulla richiesta dell’Ente all’UTE di Reggio Calabria di effettuare una verifica dell’immobile e dell’area portuale, ai sensi dell’art. 3, comma 58, della Legge n. 662/1996 affermando che dovessero costituire un unico compendio di categoria D7, senza  dimostrare quali sarebbero gli immobili similari pesi in considerazione. Ad avviso del Supremo Collegio, infatti, l’atto di revisione non può limitarsi a contenere l’indicazione della categoria e della classe attribuita ma deve specificare, a pena di nullità, sia le ragioni giuridiche sia i presupposti di fatto della modifica, precisando se il mutamento è giustificato dal mancato aggiornamento catastale o dall’incongruenza del valore rispetto ai fabbricati similari […]

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