Le disposizioni sull’attività di controllo delle quote inesigibili del ruolo non si applicano  alle c.d. “SOCIETA’ SCORPORATE”


Con riferimento a tre giudizi promossi dalla società di riscossioni SOGET spa avverso il diniego dell’ente creditore Comune di Teramo al discarico di quote iscritte a ruolo ed affidate alla stessa, la Sezione regionale per l’Abruzzo della Corte dei Conti ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 687, della Legge Finanziaria 2015, n. 190/2014, la quale stabilisce che il controllo delle quote di inesigibilità delle quote affidate agli AGENTI DELLA RISCOSSIONE dall’uno gennaio 2000 al 31/12/2017 può essere avviato solo decorsi i termini previsti dalla stessa legge, anche con riguardo alle comunicazioni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa, e che le quote inesigibili di valore inferiore o pari a 300 euro non sono assoggettate al controllo di cui all’art. 119 del decr. legisl. n. 112/1999. Tali norme, secondo la Corte dei Conti, porrebbero in palese contrasto  con gli articoli 3, 24, 63, 81, 97, 102, 103, 111 della Costituzione per la irragionevolezza sia della previsione di un periodo di sospensione della definizione dei rapporti tra ente creditore e agente della riscossione, sia della sottrazione al controllo delle quote affidate di valore inferiore ai 300 euro, in contrasto anche con l’art. 53 Cost. poiché […]

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20 giugno 2017


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