Non costituzionale la norma che sposta alle ore 7 del giorno successivo la notifica via PEC ricevuta dopo le ore 21
Nel giudizio di legittimità dell’art. 16 septies del D.L. n. 179/2012, sollevato dalla Corte di Appello di Milano, relativo ad una notifica a mezzo PEC, con messaggio di accettazione dopo le ore 21, perfezionabile, quindi alle ore 7 del giorno successivo, la Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 75/2019. La Corte di Appello sosteneva la pretesa violazione dell’art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo del principio di eguaglianza, per la equiparazione del DOMICILIO FISICO con il DOMICILIO DIGITALE e, quindi, dell’eguale trattamento delle notifiche “cartacee” con quelle “telematiche”, nonché violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione in quanto, con la notifica a mezzo pec l’ultimo giorno utile per proporre appello comporterebbe una limitazione al diritto di difesa del notificante, non potendo questi utilizzare a pieno il termine giornaliero che dovrebbe essergli riconosciuta per intero. La Consulta ha ritenuto fondata sul merito la questione per le considerazioni che seguono. Il divieto di notifica per via telematica dopo le ore 21 risulta introdotto allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato costretto, altrimenti, a continuare a controllare la propria casella di […]
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