Illegittima la sanzione del Codice della Strada per la collocazione di cartelloni pubblicitari difformi dall’autorizzazione
A seguito della opposizione ad un VERBALE DI SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA respinta dal Giudice di Pace di Verona, il Tribunale, in sede di Appello, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 12, del decr. legisl. n. 285/1992 (Codice della strada) nel testo sostituito dall’art. 36, comma 10-bis del D.L. n. 98/2011, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della uguaglianza e della ragionevolezza. Ad avviso del Tribunale, la norma in questione, applicabile ratione temporis alla infrazione contestata, fissa la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da euro 1.266,00 ad euro 13.876,00, in via solidale con il soggetto pubblicizzato, per la collocazione di cartelloni pubblicitari IN MODO DIFFORME DALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO, mentre per l’infrazione più grave costituita dalla installazione abusiva di cartelli, la sanzione risulta applicabile per effetto del comma 11 dello stesso articolo 23, in misura sensibilmente inferiore , da euro 422,00 ad euro 1.695,00, con ciò ponendo in essere una irragionevole diseguaglianza fra le due infrazioni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha eccepito l’inammissibilità della questione sostenendo che il regime sanzionatorio relativo alla collocazione abusiva di cartelloni pubblicitari andrebbe rinvenuto non già nel comma 11, bensì nel […]
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