Il Comune deve pagare le spese per la rimozione e la custodia del veicolo abbandonato salvo il diritto di rivalsa sul proprietario del mezzo
Il Comune di Atripalda ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in riforma della sentenza del Tribunale di Avellino, aveva condannato il Comune stesso al pagamento della somma di 15.000 euro per la rimozione e la custodia del veicolo abbandonato rimosso dalla pubblica via. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10354/2019, ha accolto il motivo di doglianza dedotto dal Comune di violazione e falsa applicazione dell’art. 1360 cod.civ. in relazione all’art. 360 cod.proc.civ. in quanto, derivando l’obbligo del Comune direttamente dalla legge, l’adempimento avrebbe imposto il rispetto della forma scritta, sempre necessaria per la volontà negoziale della P.A. La disamina del quadro normativo, a partire dall’art. 14 del Codice della Strada, ha posto in rilievo che i costi di rimozione, custodia, cancellazione dal pubblico registro e demolizione dei veicoli abbandonati su strade pubbliche, gravano sull’ente proprietario, o concessionario, della strada sulla quale i veicoli sono stati rinvenuti, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei proprietari dei mezzi o dei responsabili dell’abbandono degli stessi. Infatti, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, gli enti proprietari, o concessionari, delle strade hanno il compito di provvedere alla manutenzione, […]
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