Le iscrizioni sugli autoveicoli dell’istituto di vigilanza sono soggette all’imposta di pubblicità se superano i limiti dimensionali per l’esenzione
Posto che l’apposizione dei contrassegni sugli autoveicoli di servizio costituisce uno dei requisiti operativi richiesti dalle disposizioni che regolano le attività di vigilanza privata, la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 13636/2019, ha ritenuto che occorra verificare se ricorrano le condizioni per la esenzione prevista nell’art. 17, comma 4, del decr. legisl. n. 507/1993, ossia il rispetto delle caratteristiche e delle dimensioni delle scritte stesse. La questione è insorta in relazione ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO DEL COMUNE DI RIVOLI, emesso dalla società concessionaria della riscossione ex art. 53 del decr. legisl. n.446/1997, concernente il mancato pagamento dell’imposta di pubblicità per l’anno 2015 per le iscrizioni ed i loghi esposti su 95 veicoli di proprietà dell’istituto di vigilanza. La CTP di Torino aveva l’impugnativa della contribuente ritenendo che le forme in questione non rientrerebbero nella fattispecie impositiva in quanto assolverebbero ad un preciso e rigoroso obbligo di legge dettato per motivi di ordine pubblico, che p assorbente rispetto a qualsiasi altra finalità. La CTR del Piemonte rigettava il gravame della società concessionaria del Comune affermando che nel caso di specie l’obbligo di esposizione derivava dalle prescrizioni del D.M. 268/2010 e dal Regolamento della Prefettura di Torino ed avverso la sentenza […]
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