È legittimo per il Comune basare il valore delle aree fabbricabili su elementi diversi da quelli previsti nel regolamento
Le delibere con le quali il Comune, ai sensi dell’art. 59 del decr. legisl. n. 446/1997, determina per zone omogenee, periodicamente, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’ imposizione ici, hanno l’effetto di delimitare il potere di accertamento dell’ente territoriale qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello così predeterminato, ma non impediscono allo stesso, qualora venga a conoscenza o sia in possesso di atti pubblici o privati dai quali risultino elementi in grado di disattendere quei valori, di rideterminare l’imposta dovuta. Secondo l’orientamento della Cassazione, infatti, tali delibere non hanno natura imperativa, ma svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, come mera fonte di presunzioni, offerti al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato od ai notiziari ISTAT, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti. All’orientamento suddetto la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 11644/2019, ha ritenuto di uniformarsi nel caso preso in esame a seguito del ricorso proposto dal Comune di ZEVO avverso la sentenza CTR di Venezia che aveva accolto l’appello del contribuente relativo a cinque AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2007/2009, nei quali il Comune aveva accertato il maggior valore […]
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