Il rimborso dell’IVA sulla TIA


La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 15706 dell’11 giugno 2019 – SEZIONE VI CIVILE – è tornata ad occuparsi dell’applicabilità dell’IVA sulla TIA 1 (di cui all’art. 49 del decr. legisl. n. 22/1997) e sulla TIA 2 (di cui all’art. 238 del decr. legisl. n. 152/2005). Il procedimento è stato avviato da una contribuente che ha chiesto ed ottenuto dal Giudice di pace un decreto ingiuntivo nei confronti della società di gestione del servizio di igiene ambientale nel Comune di Venezia per la restituzione dell’IVA pagata sulla TIA1 e TIA2 nella considerazione che detti prelievi fossero da ritenere di natura tributaria e non di corrispettivi di servizi e, come tali, non assoggettabili ad IVA. Il Tribunale, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto la TIA1, pacificamente considerata tributo,  assimilabile alla TIA2, da qualificare anch’essa di natura tributaria nonostante la contraria indicazione normativa contenuta nell’art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010. La società di gestione del Servizio rifiuti ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo la violazione e falsa applicazione delle norme del DPR n. 633/1972, del decr. legisl. n. 152/2006 e del D.L. n. 78/2010  per avere la sentenza erroneamente accomunato la disciplina della TIA1 a quella della […]

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