Per la Corte Costituzionale le Regioni possono stabilire esenzioni in materia di tasse automobilistiche
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 122 del 2019, ha stabilito che in materia di tasse automobilistiche le Regioni sono obbligate a non aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dalle norme statali, ma, in virtù dell’autonomia nella politica fiscale riconosciuta loro possono introdurre esenzioni anche non previste dalla legislazione statale, se dettate da specifiche esigenze. La questione è insorta a seguito del giudizio di legittimità promosso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna nei confronti dell’art. 7, comma 2, della Legge n. 15/2912 della Regione Emilia Romagna che ha previsto, dal primo gennaio 2013, l’esenzione dalla tassa automobilistica per gli autoveicoli ed i motoveicoli di anzianità tra i venti e i trenta anni classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti negli appositi Registri di cui all’articolo 60 del decr. legisl. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada). Oggetto della vertenza la richiesta di annullamento di una cartella di pagamento emessa per mancata corresponsione della tassa automobilistica dovuta per l’anno 2013, fondata dal ricorrente sul presupposto che il veicolo, essendo stato immatricolato nell’anno 1990, godeva dell’esenzione prevista dall’art. 63, comma 2, della Legge n. 342/2000, nel testo applicabile ratione temporis, per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di […]
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